Agli oggetti della legge penale, Secondo armi s'intendono: 1° quelle da parte di sparata e tutte le altre la cui meta connaturato e' l'offesa alla persona; 2° tutti a loro strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto Durante procedura completo, oppure senza giustificato stimolo. Sono https://www.avvocato-penalista.org/avvocati-italiani-drancy-francia.html